Art. 31 D.Lgs. 33/2013 “Le pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepito della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici".